Ti sei mai chiesto cos’è un Brand Book? Se sei proprietario di un marchio ed è la prima volta che senti nominare questo anglicismo, allora dovresti continuare a leggere!
Letteralmente, viene tradotto come “libro del marchio” e, infatti, si tratta di un vero e proprio manuale da seguire per una corretta comunicazione non solo con i clienti, ma anche con i tuoi collaboratori. Inoltre, è la base per la tua azienda per ottenere un buon posizionamento nel mercato di riferimento.
Essendo un libro guida contiene delle regole fondamentali, che sono utili proprio per queste funzioni. Se ancora non ne hai costruito uno per la tua azienda o agenzia, ti spieghiamo come fare.
Cos’è un Brand Book.
Innanzitutto, è importante dare una definizione a questo termine: lo si può considerare come un documento in cui sono elencate tutte le linee guida necessarie per comunicare correttamente il proprio brand. Ti sarà molto utile sia per riuscire ad interfacciarti sia con coloro che si trovano all’interno della tua realtà aziendale, sia con chi è all’esterno di essa, come ad esempio i tuoi collaboratori e soprattutto i clienti.
Ma, principalmente, si tratta di un’ottima base di partenza per poter costruire la Brand Identity in modo corretto e coerente con quelli che sono i tuoi obiettivi. Sarà fondamentale consultare questo manuale qualora si voglia operare un re-branding, ma anche, più banalmente, nello sviluppo del sito internet aziendale. Quest’ultimo viene spesso modificato per seguire le novità lanciate dal web 2.0, tagliando o aggiungendo pagine e sezioni. Ricordati che per poter avere una presenza online coerente, bisogna sempre tenere in considerazioni tutte le caratteristiche, visive e non, che compongono il marchio.
Come si può costruire un Brand Book.
Entrando nel vivo della questione, dunque, come si può costruire un Brand Book? Si tratta di qualcosa di personale e che non ha delle istruzioni precise per la sua redazione. Sicuramente però, ci sono alcuni passi da seguire in modo generale:
Primo step: Definire il tuo marchio.
- Com’è nato;
- Qual è la sua mission;
- Quali promesse vuol rispettare;
- Quali obiettivi ha, qual è la vision aziendale;
- Che tipo di prodotti o servizi propone e come si costituiscono.
Potrebbe essere utile, nel caso in cui tu abbia un business già avviato, sentire i pareri dei tuoi soci e collaboratori. Dopo questo primo momento avrai più chiara la personalità del tuo brand e come può essere visto da fuori. Di conseguenza, sarà più semplice realizzare i passi successivi.
Secondo step: Stabilisci le linee guida che rappresentano il brand.
- Logo e baseline. Questi due elementi sono imprescindibili, più sono chiari e definiti, più il consumatore ricorderà facilmente il tuo marchio. Dal colore che essi devono avere alle dimensioni, nulla deve essere dato per scontato o lasciato al caso, perché si dovrà associare chiaramente a ciò che si è detto nel primo step;
- Caratteri e font. Anche in questo caso, definire la tipografia da utilizzare contribuisce ad avere maggiore efficacia, coerenza e armonia;
- Colore. Ad ogni sfumatura si associa ad un’emozione, quindi, anche la scelta del colore del tuo marchio non deve essere casuale, ma dettata da ciò che vuoi comunicare. Inoltre, gli stessi colori dovranno essere utilizzati in tutti i contesti, sempre con l’obiettivo di fortificare il brand. Per evitare confusione con tecnici e programmatori futuri, inoltre, è importante usare il nome corretto del colore, ad esempio basandosi sulla scala di codici di Pantone;
- Stile di comunicazione. Avere un vocabolario di termini aziendali con cui comunicare sia internamente che esternamente è un altro punto da chiarire per poter dare al tuo brand un determinato “tone of voice”, che può variare dal formale allo scherzoso, con tutte le sfumature intermedie o parallele. Questo, ovviamente, dipende anche molto dal tipo di prodotto o servizio che vendi;
- Infine, dovrai definire anche le immagini che vanno utilizzate per rappresentare al meglio il tuo brand. Quindi, con quali fotografie o icone comunicare, le quali dovranno rispettare tutto ciò che hai stabilito in precedenza.
Terzo step: diffondi le tue linee guida.
Tutto ciò che si trova all’interno del tuo libro del brand deve essere comprensibile a chiunque, per avere una comunicazione più efficace e che sia rispettata anche da chi lavora per te o condivisa da chi è già stato tuo cliente.
Una volta letto il Brand Book dovrà essere chiara a tutti l’immagine del tuo marchio e quali sono i tuoi valori e obiettivi. Un manuale poco comprensibile rischierebbe di compromettere quello che si vuole comunicare. È consigliato mettere a disposizione di tutti il Brand Book, affinché venga consultato a piacimento. Il modo più efficace è quello di renderlo pubblico sulle piattaforme online: sul sito web ed eventualmente anche sui canali social.
Un piccolo consiglio che ti suggeriamo è quello di usare i colori, i caratteri e lo stile definiti in precedenza anche per la redazione del Brand Book. In questo modo il lettore avrà già assimilato inconsciamente le caratteristiche del tuo marchio.
I vantaggi che garantisce un Brand Book.
Ricapitolando, perché dovresti costruire un Brand Book e quali sono i vantaggi che otterresti?
- Il tuo marchio risulterebbe più unito e compatto;
- Avrai una buona comunicazione sia con il personale, che con i clienti e i collaboratori;
- Svilupperai un marchio maggiormente riconoscibile e con un buon posizionamento, rispetto alla concorrenza;
- Ti sarà utile per gli eventuali sviluppi del brand in futuro, affinché il tuo marchio risulti comunque coerente.
Il metodo Naytes.
Riordinare in modo preciso i concetti che si vogliono comunicare non è sempre semplice.
Vanno tenuti in considerazione molti concetti durante la stesura, se si intende realizzare un manuale dettagliato in grado di definire le linee guida del marchio. Naytes agenzia di comunicazione e marketing di Reggio Emilia, offre tra i suoi servizi anche la possibilità di creare nuove Brand Identity corredate, ovviamente, dal relativo Brand Book personalizzato. In particolar modo, il nostro metodo consiste in uno studio, effettuato dai nostri esperti di marketing, un piano comunicativo insieme ad imprenditori come te. Esso si basa su 7 passaggi:
- Pre-incontro col cliente. In cui l’obiettivo è quello di definire quali sono i punti fermi dell’azienda, come ad esempio il target di riferimento, il prodotto o servizio offerto, ecc.;
- Ricerca interna tra il team Naytes. In questo momento i nostri esperti di Brand Identity studiano quali sono i colori, i font, le immagini che più si adattano al brand;
- Realizzazione di tre proposte di logo. Prepariamo sempre più di una versione, in modo tale che il cliente possa avere un campo di scelta plurimo;
- Presentazione del lavoro. In questa fase c’è un altro incontro col cliente, al quale vengono mostrati i loghi, la proposta di Brand Identity e gli avatar sui social network;
- Posizionamento sulla mappa valoriale. Dopo che il cliente ha scelto il nuovo logo, si mostra in che modo esso si posiziona rispetto al precedente (se ce n’è uno) e rispetto ai marchi dei principali competitor;
- Decisione del cliente. La penultima fase è quella decisiva, in cui si scelgono e approvano Brand Identity e logo;
- Brand Book. Una volta che si sono stabiliti concretamente tutti gli obiettivi e i valori del cliente, si realizza il Brand Book, in cui vengono date le istruzioni per l’utilizzo del logo.
Se anche tu hai capito che è giunta l’ora di creare una Brand Identity di successo, veicolata da un Brand Book aziendale, contattaci subito!
Nel corso del 2021 è stata presa in esame un’importante questione, riguardante il mondo del web italiano, relativamente al tema dei cookie e degli strumenti di tracciamento utilizzati dai siti internet. A conclusione di tutte le analisi compiute, il Garante italiano per la protezione dei dati personali ha pubblicato un documento dal titolo “Linee guida cookie e altri strumenti di tracciamento”. Quest’ultimo definisce dunque le regole da seguire nell’ambito della coockie policy.
La nuova normativa si rivolge tanto alle aziende italiane, quanto a quelle straniere con clienti in Italia. Tutte queste realtà dovranno quindi adeguarsi, entro il 10 gennaio 2022, alle nuove linee guide definite dal Garante. Tale data definisce lo spartiacque tra il prima e il dopo, ma non è una ghigliottina senza appello. Dopo il 10/01/21, infatti, chi non è a norma non potrà utilizzare i consensi già raccolti non conformi al nuovo regolamento GDPR.
Le nuove linee guida cookie.
Per tutti coloro che, tecnicamente, lavorano dietro le quinte dei siti web, i cookie sono ormai una tecnologia ampiamente conosciuta. Il discorso che segue, invece, potrebbe risultare meno chiaro a chi non è un “addetto ai lavori”: ci riferiamo a chi, ad esempio, possiede un sito vetrina aziendale o un e-commerce dei propri prodotti, ma non è esperto in questo campo.
Per questi ultimi daremo una brevissima spiegazione di cosa sono i cookie, in modo che sia più chiaro perché è obbligatorio, ma anche fondamentale, adeguarsi alla nuova normativa. I cookie, infatti, sono frammenti di dati relativi agli utenti che navigano un determinato sito web, memorizzati sui loro device e utilizzati per migliorarne la navigazione. Per farla semplice, questo scambio di informazioni tra sito e browser permette al primo di riconoscere il pc, tablet o smartphone che sia, e quindi di inviargli informazioni personalizzate, in base alle specifiche navigazioni.
Ogni volta che un utente naviga per la prima volta su un sito web, quindi, è necessario chiedere il consenso all’interessato, affinché questo passaggio di informazioni venga reso possibile. Accettare, in conclusione, permette dunque all’utente di godere di una navigazione migliore, più profilata e adattata alle sue consuetudini di navigazioni. La rende insomma più performante e gratificante.
Le nuove Linee guida cookie del Garante, nel dettaglio, definiscono le corrette modalità per la stesura e la comunicazione dell’informativa sulla cookie policy e relativamente all’acquisizione dell’eventuale consenso degli utenti. Vediamo dunque quali sono i punti principali della nuova normativa.
Gli strumenti di tracciamento.
Primariamente, le Linee guida cookie definiscono dettagliatamente cosa rientri nella definizione di cookie. E si specifica fin da subito che valgono per l’installazione di ogni tipologia di cookie e su qualsiasi device che fornisca servizi online. Detto questo, specifica anche la differenza, fondamentale, tra:
- Cookie di prime parti, ossia quelli installati direttamente dall’editore e creatore del sito;
- Cookie di terze parti, quelli invece installati da web server o siti internet diversi e non direttamente collegabili al sito in esame.
Inoltre, all’interno del discorso fa rientrare anche altri strumenti comuni di tracciamento, che distingue in:
- Identificatori attivi, una tecnologia molto simile ai cookie;
- Identificatori passivi, come il fingerprinting, i quali si differenziano dai cookie perché non prevedono necessariamente la memorizzazione di informazioni nel dispositivo utilizzato dall’utente. Per il Garante, però, sono da considerarsi alla stregua di quelli attivi e pertanto rispondono alle medesime norme.
Cookie tecnici e di profilazione.
Nel discorso sugli strumenti di tracciamento, le Linee guida cookie danno la definizione di cookie o altri strumenti di tracciamento tecnici e di profilazione, delineandone anche nuovi obblighi:
- Per quelli tecnici, continua a non essere previsto il consenso al fine di raccolta; ma rimane l’obbligo di esporre e specificare la normativa vigente, che potrà essere espressa anche internamente a quella generale;
- Per quelli di profilazione, invece, è obbligatorio richiedere ed ottenere il consenso informato dell’utente alla raccolta. Questi cookie e strumenti consentono, tra le altre cose, anche di personalizzare il servizio offerto, così come i messaggi pubblicitari mirati.
Scrolling e cookie wall.
Sono due tecniche molto “borderline” utilizzate per forzare l’ottenimento del consenso che infatti, con le nuove Linee guida cookie, non saranno più utilizzabili:
- Lo “scrolling” prevedeva che l’azione dell’utente di scorrere la pagina visualizzata fosse di per sé un consenso alla policy del sito: per la nuova normativa non è più consentito;
- Con “cookie wall”, invece, si definivano le finestre di accettazione talmente invasive sullo schermo, da obbligare l’utente ad accettare la policy del sito, se deciso a visualizzarne i contenuti. Anche queste oggi non sono più utilizzabili. Sono invece leciti i banner che, per quanto invasivi, consentono comunque all’utente di fruire del contenuto o servizio, senza limitarne le funzionalità anche non accettando l’uso dei cookie.
L’acquisizione del consenso.
Nella sezione dedicata al consenso, a balzare all’occhio è la specifica secondo cui, ad esclusione dei solo cookie strettamente necessari, ogni cookie o altro strumento di tracciamento attivo o passivo può essere utilizzato unicamente dopo il rilascio dell’informativa relativa e del successivo consenso diretto da parte dell’utente.
Definito questo importante dettaglio, le Linee guida cookie prendono anche in esame il banner stesso che anticipa l’informativa completa. Nel momento in cui un utente accede per la prima volta ad un sito web, infatti, deve apparire il banner, separatamente da altre informazioni del sito stesso. Il banner deve consentire all’utente di esprimere la propria scelta, quindi il consenso o meno; ma deve anche comprendere la classica “x” nell’angolo in alto a destra che, se cliccata, equivale al rifiuto del tracciamento di cookie o altri strumenti, diversi da quelli tecnici.
Il banner.
Inoltre, il banner deve obbligatoriamente contenere:
- L’indicazione che informa l’utente che la chiusura permette di continuare a navigare, ma in assenza si cookie o altri identificatori diversi da quelli tecnici;
- L’informativa fondamentale che metta al corrente l’utente che il sito utilizza cookie e altri strumenti tecnici e che il consenso permetterà il rilascio anche di quelli di profilazione e di tracciamento;
- Il link all’informativa estesa relativa alla privacy policy, che dovrà trovarsi anche nel footer del sito;
- Il comando per esprimente l’assenso all’utilizzo di tutti i cookie e di tutti gli altri strumenti di tracciamento previsti;
- La possibilità di accedere ad un’area di gestione. In quest’ultima, l’utente potrà personalizzare la sua scelta selezionando o meno le funzionalità, le terze parti e i cookie, raggruppati in categorie. Ogni lista dovrà essere sempre costantemente aggiornata;
- Le ultime due funzioni descritte devono essere rese disponibili all’utente con comandi di egual fattezze e analogamente facili da visualizzare e usare;
Il banner, ovviamente, dovrà inoltre essere ugualmente accessibile anche a chi utilizza, per motivi personali, tecnologie assistive o configurazioni particolari.
La gestione del consenso.
Le Linee guida cookie, inoltre, proseguono normando la gestione del consenso, specificando che sia il mancato consenso, che le scelte personalizzate dell’utente, devono essere registrate. A questo punto il banner non può più essere riproposto all’utente tranne se una o più condizioni sono cambiante sensibilmente; se non è stato possibile tener memoria delle scelte compiute; se sono trascorsi più di 6 mesi (180 giorni) dalla scelta dell’utente stesso.
Infine, il Garante stabilisce anche che in ogni pagina del sito dovrà trovar spazio un elemento che indichi, in modo inequivocabile, lo stato del consenso e la possibilità, utilizzando tale strumento, di modificare le scelte compiute. Le nuove selezioni devono sovrascrivere le precedenti, che dovranno essere cassate definitivamente.
È però lecito, in caso di funzionalità particolari, come ad esempio la presenza di un’area utente riservata, di utilizzare altre modalità di raccolta del consenso, ma solo se presentate fin dal momento della creazione dell’account. Rimane comunque vietato incrociare i dati degli utenti che hanno effettuato il login su più dispositivi se non, anche in questo caso, previo consenso informato.
Le sanzioni per chi non si adegua.
Com’è normale che sia, ad ogni nuova normativa corrispondono anche nuove sanzioni per chi non si adegua nei tempi alle disposizioni in vigore. A maggior ragione quando si parla di un argomento scottante come il rispetto della privacy online, che richiede tutte le attenzioni del caso.
Il mancato rispetto delle linee guida del Garante in materia di utilizzo dei cookie e degli altri strumenti di tracciamento degli utenti, dunque, espone il proprietario di un sito web a sanzioni pecuniarie, anche abbastanza salate. Nel dettaglio, sono tre gli scenari che possono verificarsi, dal 10 gennaio 2022:
- In caso di omessa o inidonea informativa sulla cookie policy è prevista una sanzione dai 6.000 ai 36.000 euro;
- Per i titolari dei siti in cui è stata riscontrata l’installazione di cookie o altri strumenti di tracciamento, o il loro uso per scopi ulteriori, senza l’espresso e preventivo consenso dell’utente, scatta invece una sanzione che varia tra i 10.000 e i 120.000 euro;
- Infine, vi è anche una sanzione per l’omessa o incompleta notificazione al Garante, va da 20.000 a 120.000 euro.
Se siete programmatori o lavorate nel settore della creazione di siti web, allora non resta che adeguarvi alla normativa. Se, invece, non siete tecnici, allora il nostro consiglio è quello di affidarvi subito alla vostra web agency di fiducia! Naytes comunicazione e marketing si è già adeguata alle nuove regole del Garante: se necessitate di un consulto o dei nostri servizi, non esitate a contattarci, saremo lieti di potervi assistere in questa transizione.